Sovraindebitamento: cos’è, procedura, normativa vigente

Con il termine sovraindebitamento si suole indicare una condizione di insolvenza o di crisi in cui versa un qualunque soggetto (persona fisica) che non è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa  o ad altre procedure previste nel nostro ordinamento.

 

Cos’è il sovraindebitamento, la definizione

sovraindebitamento

Nel codice della Crisi d’Impresa, il sovraindebitamento viene definito come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Questa procedura nasce per dare una via d’uscita a coloro che, non per proprio volere, si ritrovano in una posizione debitoria talmente complicata da non riuscire ad estinguere gli obblighi verso i creditori.

 

Sono tre le procedure previste dalla legge in caso di sovraindebitamento:

  1. Il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), dedicato esclusivamente al consumatore in quanto persona fisica (sostituisce il “piano del consumatore”);
  2. Il concordato minore (artt. 74-83), è invece la procedura attivabile da professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e per le start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi”);
  3. La liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) che ha sostituito la “liquidazione del patrimonio”.

 

I soggetti coinvolti nel sovraindebitamento

La procedura di sovraindebitamento vale per alcune categorie di soggetti. Ad esempio per il consumatore, ovvero per la persona fisica che non svolge attività imprenditoriali.

La procedura può valere anche nei riguardi dei familiari, ovvero dei membri della famiglia come coniuge, parenti entro il 4 grado e affini entro il 2 (tale novità è stata introdotta con gli aggiornamenti portati alla norma attraverso il d. lgs. 14/2019). In vista del nuovo concetto di famiglia, il sovraindebitamento può applicarsi anche nei riguardi delle parti dell’unione civile e dei conviventi di fatto.

 

La ristrutturazione dei debiti

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La prima procedura di sovraindebitamento indicata nel corpo normativo è quella della ristrutturazione dei debiti. Si applica a tutti i soggetti che versano in una situazione molto critica e che a fronte delle numerose difficoltà economiche sono incapaci di estinguere le obbligazioni pianificate.

Presupposto per aprire questa procedura è che il debitore possa dimostrare di non aver creato per sua volontà la situazione di insolvenza e che allo stato dei fatti non versa in una posizione finanziaria tale da poter soddisfare regolarmente le richieste creditorie.

Si può dire più semplicemente che la legge richiede la sussistenza di due requisiti in capo al consumatore affinché possa avviare la ristrutturazione dei debiti. Deve cioè essere sovraindebitato e meritevole: deve essere oberato di debiti e deve meritare la chance di potersi accordare con i creditori per l’estinzione degli stessi.

Dopo aver verificato che i requisiti richiesti realmente sono posti in essere, il consumatore può sottoporre ai suoi creditori un piano in cui proporne tempi e modi alternativi per superare il momento di crisi.

Viene aiutato alla redazione di questo piano da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il contenuto della proposta è libero, ma come prevede l’art. 67 c. 2 del suddetto decreto, deve avere delle indicazioni fisse:

  • I nomi di tutti i creditori;
  • Per ogni creditori indicare le somme dovute;
  • Eventuali cause di prelazione;
  • La consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
  • Tutti gli atti di straordinaria amministrazione in cui è rimasto coinvolto negli ultimi 5 anni;
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • La fonte reddituale sua e dei suoi familiari.

 

Per avviare l’iter bisogna presentare una domanda presso il Tribunale competente, ovvero quello nel cui circondario il debitore ha isuoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 c. 1 lett. m – d.lgs. 14/2019).

Non occorre essere assistiti da un professionista, in quanto trattasi di una proposta che il consumatore/debitore presenta di sua sponte. Allegata alla domanda (contenente la proposta di piano di ristrutturazione), deve esserci una relazione dell’Organismo di composizione della crisi. All’interno di questa relazione vanno descritte tutte le situazioni debitorie e i motivi per i quali si versa nello stato di sovraindebitamento.

Il debitore deve altresì dimostrare di aver fatto tutto il possibile per superare la crisi, pur non essendoci riuscito. Grazie a questa relazione, l’OCC ha modo di valutare la situazione e capire se il debitore meriti l’approvazione del piano debiti, o se invece abbia contribuito con mancanze e con colpa a provocare questa crisi debitoria. Il debitore deve inoltre indicare da cosa sorge questa incapacità, ovvero se non riesce a fronteggiare le obbligazioni perché privato della sua unica fonte di sostentamento (ad esempio per la perdita improvvisa del lavoro).

Dopo sette giorni dalla ricezione e dal conferimento dell’incarico, l’OCC si informa su quanto dichiarato dal debitore, rivolgendosi agli enti locali, agli uffici fiscali e all’agente di riscossione. Al contempo valuta anche il comportamento dei finanziatori, al fine di stabilire se, nel concedere il finanziamento sia stato negligente, non valutando la posizione debitoria del richiedendo e provocando un aggravamento della situazione debitoria del soggetto interessato.

 

Procedura di ristrutturazione del debito

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Per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito, il consumatore non deve essere già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, non deve aver beneficiato della procedura già due volte e non deve aver provocato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Fatto tutti i dovuti controlli, l’Organismo di Composizione della Crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito valuta dal suo canto la proposta e se conclude di poter ritenere il piano ammissibile, ne dispone con decreto:la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia)e provvede a comunicare la decisione a tutti i creditori, entro 30 giorni. I creditori hanno piena facoltà entro 20 giorni dalla comunicazione ricevuta di presentare delle osservazioni all’OCC, sebbene per omologare il piano non necessiti il loro consenso.

Questa procedura è pensata infatti per tutelare a pieno la figura del consumatore meritevole, agevolando nella liberazione dai debiti civili. Qualora il debitore non esegua il piano omologato, può essere sottoposto a revoca dell’omologazione.

Nel caso in cui non sia considerato fattibile il piano, il giudice nega l’omologa con decreto motivato e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.La sentenza è impugnabile ex art. 51.

 

Il concordato minore

Sulla falsariga della ristrutturazione dei debiti, il concordato minore è quella procedura di sovraindebitamento pensata per i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore.

Basata sullo stesso iter poc’anzi descritto, il suo scopo è quello di dare adito ai soggetti interessati di poter proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale, accordandosi con i creditori per l’estinzione delle obbligazioni non ancora soddisfatte. Al concordato minore si può fare ricorso esclusivamente quando è previsto l’apporto di soggetti esterni in grado di garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura.

Il contenuto del concordato, contrariamente alla ristrutturazione dei debiti, può assumere di validità solo se i creditori lo approvano. Per l’approvazione bisogna ottenere la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Per la presentazione della domanda e l’approvazione della proposta, vige lo stesso iter su indicato.

 

La liquidazione controllata

La liquidazione controllata è un procedimento somigliante alla liquidazione giudiziale, il cui scopo è l’estinzione dei debiti attraverso la liquidazione del patrimonio del consumatore (ma anche del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore che non può esser sottoposto a liquidazione giudiziale).

Vale insomma per chiunque versi in stato di crisi o di insolvenza. Al contrario dei due precedenti è una procedura che può essere avviata per richiesta del debitore, del creditore e persino del PM. Si possono liquidare tutti i beni tranne i crediti impignorabili e quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento.

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